Cass. Sez. VI ordinanza 3 settembre 2015 n. 17584
"La censura di omessa pronuncia sul motivo di appello del concessionario relativo alla statuizione con cui il primo giudice aveva annullato le suddette cartelle ... è inammissibile perchè formulata senza la trascrizione del motivo di appello nel ricorso per cassazione (ove, nella quarta pagina, sono riportate solo le conclusioni dell'atto di appello). In proposito va richiamato il costante orientamento di questa Corte (tra le tante, sent. 317/02) secondo il quale la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il chiesto al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificatamente formulate nello stesso".
Giurisprudenza 16/10/2015
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