Cass. Sez. VI ordinanza 1 ottobre 2015, n. 19684
“… Ciò che conta non è già il momento conclusivo del procedimento di trasferimento della residenza, ma il momento nel quale il contribuente manifesta (con la sua richiesta) l’intenzione – poi concretamente realizzata – di ottenere la nuova residenza anagrafica (siccome condizione per il godimento del beneficio fiscale), senza che possa fare ostacolo a detta coincidenza il tempo che trascorre tra l’inizio e la fine del procedimento, indipendentemente dalle cause e responsabilità del ritardo”.
Nel caso in cui l'interessato presenti una seconda istanza, avente mera finalità sollecitatoria della precedente" ..nulla osta ..a far risalire alla primitiva istanza gli effetti retroattivi della positiva conclusione del procedimento ..Del tutto diversa la situazione nella quale invece si troverebbe chi abbia visto respingere una prima domanda volta ad ottenere il trasferimento di residenza, situazione per la quale coerentemente codesta Corte ha evidenziato la necessità che la richiesta di decorrenza antergata alla data della pristina istanza sia supportata dal previo “accertamento di vizi inficianti il provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo origina” (Cass. Sez. 5, Sent. N. 14399 del 15/06/2010)”.
Giurisprudenza 09/10/2015
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