Cass. sentenza 24 settembre 2015, n. 18934
Con riguardo alla disciplina di cui all’art. 60, comma 1, del DPR n. 600/1973, essendo essa “posta a garanzia dell’amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori dal suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notificazione, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatone quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come – nel caso in esame – quella prevista dall’art. 139 c.p.c., con notificazione presso la residenza del destinatario, mediante consegna al coniuge convivente. Nel caso in esame la notificazione risulta aver raggiunto il suo scopo, poiché il contribuente ha impugnato l’atto sviluppando difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un’idonea conoscenza dell’atto (Cass. N. 10327/2014)”.
“Invero, qualora la notifica, come nel caso in esame, abbia raggiunto il suo scopo, come si evince dall’intervenuta impugnazione, si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto o di sua conoscenza e la tempestività della impugnazione (Cass. N. 23213/2014)”.
Giurisprudenza 19/10/2015
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