Risoluzione n. 10/E del 23.01.2015 - Agenzia delle Entrate
Non comporta la perdita della qualifica di ONLUS l’operato di una fondazione che, nell'ambito della propria attività di consultorio, renda verso corrispettivo prestazioni della stessa natura di quelle istituzionalmente previste, a favore di chi abbia già usufruito delle prestazioni gratuite, quando le ulteriori prestazioni si rendano necessarie per completare in maniera proficua la terapia.
Tali prestazioni rientrano fra quelle "direttamente connesse" all’attività istituzionale, previste dal comma 5 dell’art. 10 d.lgs 460/1997. I relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.
Prassi 26/11/2015
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