ACCERTAMENTO - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - NON SOLO INTERPOSIZIONE FITTIZIA - SUFFICIENTE USO IMPROPRIO STRUMENTO GIURIDICO

Cass. Sez V sentenza del 9 ottobre 2015, n. 20250

"In tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali".


Giurisprudenza  26/11/2015



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