Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 - Agenzia delle Entrate
Il contribuente non ha alcun obbligo di comunicazione del soggetto deputato alla conservazione delle fatture elettroniche, ciò anche nell’ipotesi in cui le stesse siano conservate da un soggetto diverso dal depositario delle scritture contabili.
Cionondimeno, in caso di ispezioni e verifiche, il contribuente (ovvero il depositario delle scritture contabili) dovrà mettere i verificatori nelle condizioni di visionare ed acquisire tutta la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.
Prassi 23/11/2015
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