Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 02 ottobre 2015, n. 19704.
1- L'estratto ruolo è solo un elaborato informatico che riproduce gli elementi della cartella di pagamento, come tale è inidoneo a contenere una pretesa impositiva; ciò comporta la non impugnabilità dello stesso per l'assoluta mancanza di interesse del debitore a richiederne l'annullamento giurisdizionale, ai sensi dell'art. 100 cpc, non avendo alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
2- E' ammissibile, invece, l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
3- Il contribuente che sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva attraverso modalità atipiche (quali la richiesta di un estratto di ruolo) ha la facoltà di contestare la pretesa così conosciuta ma non ne è onerato, atteso che il suo mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di impugnarla successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto tipico.
Giurisprudenza 20/11/2015
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