Cassazione Sezioni Unite, sentenza del 18 febbraio 2014, n. 3773
La tassatività degli atti impugnabili di cui all'art. 19, dlgs. 546/92, " va riferita non tanto ai singoli atti nominativitivamente indicati, ma piuttosto alla individuazione di categorie di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, con la conseguenza che la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni , di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente ( artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento ( art. 97 Cost); ciò con la precisazione, quanto agli atti per i quali si ritenga di ammettere la possibilità di una tutela anticipata, della mera facoltatività dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati nell'art. 19".
Il dettato dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, da un lato rafforza la tesi “secondo cui per aversi controversia tributaria, rimessa alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, occorre l’esercizio del potere impositivo mediante un atto proveniente da un soggetto investito di detta potestas; d’altro canto, però, non può evidentemente condurre, in ragione della mancanza di tale atto nell’elenco ivi indicato, a precludere l’accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qual volta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., come avverrebbe qualora, da un lato, il giudice ordinario correttamente negasse la propria giurisdizione in favore di quello tributario e, dall’altro, quest’ultimo dichiarasse il ricorso improponibile per la non riconducibilità dell’atto stesso all’elenco dell’art. 19”.
Giurisprudenza 12/12/2015
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