Cassazione, Sez. V, sentenza del 23 ottobre 2015, n. 21621
"Per l'articolo 10, par. 2, comma 3, secondo trattino, della "sesta direttiva" ora art. 66, lett. b), della c.d. "direttiva rifusa" - gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni, l'imposta sul valore aggiunto diventi esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo. Nel diritto interno, il combinato disposto dell'art. 3, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3 - primo periodo, stabilisce che le prestazioni di servizi sono soggette a iva solo se rese verso un corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione nè di versamento dell'iva (Cass. 13209/09). Dunque per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizioni indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo. Perciò, in caso di morosità del conduttore, il locatore non è tenuto ad emettere fattura".
Giurisprudenza 18/02/2016
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