DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ERRORI DI FATTO O DI DIRITTO - EMENDABILITA' A FAVORE DEL CONTRIBUENTE E DELL'AMMINISTRAZIONE - ISTANZA DI RIMBORSO - SEDE CONTENZIOSA - TERMINI

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza del 30 giugno 2016 n. 13378.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'Indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta odi un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'Imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973art. 43. 

Il rimborso dei versamenti diretti di cui all' art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis.

Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul'obbligazione tributaria.


Giurisprudenza  26/07/2016



scaricato dal sito: www.spazioapertotributario.it data stampa:29/01/2025

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