Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 30 giugno 2016, n. 13378.
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis del d.p.r. 322/98, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 d.p.r. n. 600/73. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal d.p.r. 322/98 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del d.p.r. 602/73, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria.
stampa news allegatoGiurisprudenza 09/09/2016
Cassazione, Sez. III, sentenza del 22 dicembre 2015, n. 50201
"La sottoscrizione da parte di un socio amministratore di una società in nome collettivo non esonera automaticamente gli altri soci amministratori dalle responsabilità fiscali, occorrendo invece accertare in concreto se gli altri soci svolgano attività gestionali in quella specifica materia e quale sia l'apporto concorsuale penalmente rilevante nella gestione della materia fiscale da parte dell'altro ( o altri) socio"
stampa news allegatoGiurisprudenza 28/12/2015
Cassazione, Sez. V, sentenza del 23 ottobre. 2015, n. 21621
Le prestazioni di servizi sono soggette a i.v.a. solo se rese verso corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione nè di versamento dell' i.v.a.. Dunque per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo.
Diversamente, ai fini dell'imposizione diretta, per le locazioni d'immobili non abitativi il legislatore tributario ha previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione. (...) Dunque il relativo canone va dichiarato, ancorchè non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a qundo non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.
I canoni maturati per competenza e non riscossi possono essere dedotti come perdite su crediti se sia altrimenti dimostrata la certezza della insolvenza del conduttore debitore e quindi la deducibilità della perdita, non bastando a tal fine il semplice sfratto o l'accertamento giudiziale della morosità.
stampa news allegatoGiurisprudenza 17/12/2015
Cassazione Sezioni Unite, sentenza del 18 febbraio 2014, n. 3773
La tassatività degli atti impugnabili di cui all'art. 19, dlgs. 546/92, " va riferita non tanto ai singoli atti nominativitivamente indicati, ma piuttosto alla individuazione di categorie di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, con la conseguenza che la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni , di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente ( artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento ( art. 97 Cost); ciò con la precisazione, quanto agli atti per i quali si ritenga di ammettere la possibilità di una tutela anticipata, della mera facoltatività dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati nell'art. 19".
Il dettato dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, da un lato rafforza la tesi “secondo cui per aversi controversia tributaria, rimessa alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, occorre l’esercizio del potere impositivo mediante un atto proveniente da un soggetto investito di detta potestas; d’altro canto, però, non può evidentemente condurre, in ragione della mancanza di tale atto nell’elenco ivi indicato, a precludere l’accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qual volta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., come avverrebbe qualora, da un lato, il giudice ordinario correttamente negasse la propria giurisdizione in favore di quello tributario e, dall’altro, quest’ultimo dichiarasse il ricorso improponibile per la non riconducibilità dell’atto stesso all’elenco dell’art. 19”.
stampa news allegatoGiurisprudenza 12/12/2015
Cass. Sez. V, sentenza del 16 ottobre 2015, n. 20984
"L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice".
stampa news allegatoGiurisprudenza 27/11/2015
Cass. Sez V sentenza del 9 ottobre 2015, n. 20250
"In tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali".
stampa news allegatoGiurisprudenza 26/11/2015
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