Risoluzione n. 78/E del 31.08.2015 - Agenzia delle Entrate
In caso di cessione d'azienda in regime di impresa familiare, l'eventuale plusvalenza conseguita è tassata esclusivamente in capo all'imprenditore il quale, se l'azienda è posseduta da più di 5 anni, potrà optare per la tassazione ordinaria, ai sensi degli artt. 56 e 58 TUIR, in un unico esercizio ovvero per la tassazione separata ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. g).
Nell'ipotesi di donazione di azienda detenuta dal donatario in regime di impresa familiare, per la valutazione del periodo di possesso dell’azienda, ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata, assume rilievo anche il periodo di possesso della medesima da parte del donante.
stampa news allegatoPrassi 21/10/2015
Risoluzione n. 35/E del 2 aprile 2015 - Agenzia delle Entrate
L'atto contenente più cessioni di quote sociali è soggetto all'applicazione di tante imposte fisse quante sono le disposizioni negoziali contenute nell'atto.
É da escludere che in tali ipotesi l'art. 11 della Tariffa Parte I del DPR 131/86 introduca una tassa d'atto riferita allo strumento giuridico utilizzato assumendo rilievo, invece, ai sensi dell'art. 21 co. 1 DPR 131/86 le singole cessioni contenute nell'atto.
stampa news allegatoPrassi 20/10/2015
Risoluzione n. 6/E del 19 gennaio 2015 - Agenzia delle Entrate
In caso di cessione di un contratto preliminare di acquisto di un'unità immobiliare, l'eventuale plusvalenza conseguita costituisce fattispecie da tassare ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, laddove sono compresi fra i redditi diversi i corrispettivi percepiti, fra l'altro, per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
stampa news allegatoPrassi 20/10/2015
Risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015 - Agenzia delle Entrate
I contribuenti che, non presentando i requisiti previsti dalla legge di stabilità 2015 in relazione ai cd. nuovi minimi, hanno aperto nel 2015 la partita iva con il regime ordinario di contabilità, prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, comma 12-udecies, del D.L. 192/14, possono optare per il prorogato regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 commi 1 e 2 d.l. 98/11), con efficacia retroattiva.
stampa news allegatoPrassi 20/10/2015
Cass. sentenza 24 settembre 2015, n. 18934
Con riguardo alla disciplina di cui all’art. 60, comma 1, del DPR n. 600/1973, essendo essa “posta a garanzia dell’amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori dal suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notificazione, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatone quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come – nel caso in esame – quella prevista dall’art. 139 c.p.c., con notificazione presso la residenza del destinatario, mediante consegna al coniuge convivente. Nel caso in esame la notificazione risulta aver raggiunto il suo scopo, poiché il contribuente ha impugnato l’atto sviluppando difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un’idonea conoscenza dell’atto (Cass. N. 10327/2014)”.
“Invero, qualora la notifica, come nel caso in esame, abbia raggiunto il suo scopo, come si evince dall’intervenuta impugnazione, si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto o di sua conoscenza e la tempestività della impugnazione (Cass. N. 23213/2014)”.
stampa news allegatoGiurisprudenza 19/10/2015
Cass. Sez. V sentenza 10 aprile 2015 n. 7233
"...il motivo è palesemente carente sotto il profilo dell'autosufficienza, in quanto la società ricorrente, nel sostenere l'integrale devoluzione al giudice di secondo grado di quanto sottoposto al giudice di primo grado ... ,nonostante la specifica motivazione resa dalla CTR a fondamento della declaratoria di giudicato interno, manca di trascrivere le parti dell'atto di appello a sostegno della sua tesi e non consente alla Corte di apprezzarne la eventuale fondatezza".
stampa news allegatoGiurisprudenza 16/10/2015
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