Cass. Sez. VI ordinanza 3 settembre 2015 n. 17584
"La censura di omessa pronuncia sul motivo di appello del concessionario relativo alla statuizione con cui il primo giudice aveva annullato le suddette cartelle ... è inammissibile perchè formulata senza la trascrizione del motivo di appello nel ricorso per cassazione (ove, nella quarta pagina, sono riportate solo le conclusioni dell'atto di appello). In proposito va richiamato il costante orientamento di questa Corte (tra le tante, sent. 317/02) secondo il quale la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il chiesto al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificatamente formulate nello stesso".
stampa news allegatoGiurisprudenza 16/10/2015
Cass. Sez. VI ordinanza 1 ottobre 2015, n. 19684
“… Ciò che conta non è già il momento conclusivo del procedimento di trasferimento della residenza, ma il momento nel quale il contribuente manifesta (con la sua richiesta) l’intenzione – poi concretamente realizzata – di ottenere la nuova residenza anagrafica (siccome condizione per il godimento del beneficio fiscale), senza che possa fare ostacolo a detta coincidenza il tempo che trascorre tra l’inizio e la fine del procedimento, indipendentemente dalle cause e responsabilità del ritardo”.
Nel caso in cui l'interessato presenti una seconda istanza, avente mera finalità sollecitatoria della precedente" ..nulla osta ..a far risalire alla primitiva istanza gli effetti retroattivi della positiva conclusione del procedimento ..Del tutto diversa la situazione nella quale invece si troverebbe chi abbia visto respingere una prima domanda volta ad ottenere il trasferimento di residenza, situazione per la quale coerentemente codesta Corte ha evidenziato la necessità che la richiesta di decorrenza antergata alla data della pristina istanza sia supportata dal previo “accertamento di vizi inficianti il provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo origina” (Cass. Sez. 5, Sent. N. 14399 del 15/06/2010)”.
stampa news allegatoGiurisprudenza 09/10/2015
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